L’art. 37 comma 7 del D.L.gs 81/08, definisce un soggetto chiave relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro: il preposto, ovvero “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionale adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa”, deve possedere una formazione generale dei lavoratori integrata da una specifica.

Per attività di sovrintendere s’ intende la possibilità di controllare la corretta esecuzione dei lavori attraverso tutti i mezzi forniti dal Datore di lavoro.

Il preposto ha il dovere di vigilare sulla corretta osservazione delle misure di sicurezza e sul corretto utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) in modo da limitare, per quanto possibile, i rischi aziendali.

Ha anche il dovere di segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente eventuali problematiche relative ai DPI, ai mezzi ed attrezzature di lavoro. Per poter ottemperare a tutto ciò dovrà fare affidamento sulle conoscenze acquisite durante il corso di formazione obbligatorio.

Successive modifiche introdotte con D.L. n. 146/2021 fanno luce su nuove responsabilità legate alla figura del Preposto. Ad esempio, in relazione agli obblighi indicati nell’Art. 19 D.Lgs. 81/08 il preposto, ha adesso il potere di interrompere l’attività del lavoratore nel caso di:

  1. rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni ed istruzioni dettate dal Datore di lavoro e dai Dirigenti ai fini di una maggiore sicurezza collettiva ed individuale (comma 1-lett.a)
  2. in caso di rilevazione di deficienze di mezzi e/o di attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (comma 1- lett.f)

Seppur non risulti essere una scelta sempre obbligatoria, spetta al  Datore di Lavoro l’individuazione della figura del preposto e ne prevede l’assegnazione formale dell’incarico, come atto esplicito.

I casi in cui, invece, è obbligatorio selezionare e nominare la figura del preposto sono relativi alle seguenti attività:

  • montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;
  • costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;
  • lavori di demolizione;
  • interventi in spazi confinati;
  • installazione di segnaletiche stradali.

Il percorso formativo è articolato in un numero di ore pari a 8 e si svolgerà presso aule regolarmente autorizzate, munite di strumenti idonei ad un apprendimento efficace.

Le nostre aule dispongono di proiettori, sui quali verranno proiettate slide chiare comprensive di immagini e norme di legge.

Le medesime slide, verranno fornite ai discenti in formato cartaceo sotto forma di dispensa in modo da poter partecipare in maniera interattiva alla lezione.

I contenuti didattici sono in linea con quanto definito dall’Accordo tra il Ministro del Lavoro e le politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione e si articolano in 4 Moduli:

MODULO A:

  • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; compiti, obblighi, responsabilità;
  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

MODULO B:

  • Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
  • Incidenti ed infortuni mancati;

MODULO C:

  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

MODULO D:

  • Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.

I nostri docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono qualificati ai sensi del D.L. 06/03/2013.

Alla fine del corso verrà effettuato un Test di verifica finale che indicherà il livello di conoscenza generale, ma soprattutto dei rischi aziendali acquisiti al termine del percorso formativo. Ai partecipanti che frequentano regolarmente il corso e superano la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi richiesti dalla norma di legge.


Chiedi di partecipare al corso, compilando il modulo seguente. Sarai ricontattato a breve.